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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.75. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.75.

  Al comma 27, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando è documentata una reale ed obiettiva situazione di fatto in cui il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere. In presenza di un significativo legame parentale psicologico ed affettivo con il minore è escluso lo stato di abbandono»;.