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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.73. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.73.

  Al comma 12, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra novanta e centoventi giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto;.