Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 100.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».