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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.56. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.56.

  Al comma 34, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
(Albo dei consulenti tecnici)

   1. Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo dei consulenti tecnici.
   2. L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento.
   3. L'albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
   4. Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), contengono, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione maturata nonché, in sede di revisione degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. 5. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.».