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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.52. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2021  [ apri ]
1.52.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 191, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare complessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche, l'autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti connessi.

   Nei casi di cui al terzo comma l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».