Al comma 24, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione della prima udienza presidenziale, della prima udienza della fase di merito, delle udienze aventi ad oggetti i provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile e delle udienze in cui il giudice deve poter valutare la situazione in cui vive il minore e i rapporti con la famiglia.