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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.47. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.47.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'abrogazione del comma 1-bis, dell'articolo 13, nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

   b) prevedere l'abrogazione del comma 1-quinquies, dell'articolo 13;

   c) prevedere l'abrogazione del comma 2-bis, dell'articolo 13;

   d) prevedere al comma 3-bis, dell'articolo 13 la soppressione delle parole «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e»;

   e) prevedere al comma 6-bis.1, dell'articolo 13, la soppressione delle parole «e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

   f) prevedere al comma 1, lettera d), dell'articolo 13, la soppressione delle parole «e per i processi civili di valore indeterminabile»;

   g) prevedere che al comma 1, lettera e), dell'articolo 13, dopo le parole «euro 260.000» siano inserite le seguenti «e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000»;

   h) prevedere che al comma 1, lettera f), dell'articolo 13, dopo le parole «euro 520.000» siano inserite le seguenti «e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000»;

   i) prevedere che al comma 1, lettera g), dell'articolo 13, dopo le parole «euro 520.000» siano inserite le seguenti «e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma»;

   l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

   m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.