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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.39. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.39.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, liquidandosi anche le proprie competenze in base ai parametri minimi previsti dalla legge, entro il valore di euro 3.000, senza possibilità di provvisoria esecuzione, prevedendo che l'opposizione possa essere presentata entro quaranta giorni e stabilendo che acquisti efficacia di titolo esecutivo solo a seguito di decreto ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile e che, all'atto della richiesta del decreto, la parte debba pagare il contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; prevedere, altresì, che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti ab origine dei requisiti per l'emissione, la parte debba pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato;

   b) prevedere che in caso di rigetto ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice di procedura civile, tale provvedimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

   c) prevedere che le ordinanze di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile siano impugnabili con le modalità previste dall'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

   d) all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, prevedere che se è proposto reclamo per un provvedimento del giudice monocratico sia competente un altro giudice monocratico e non il collegio;

   e) prevedere che debbano essere considerate prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile anche le fatture elettroniche corredate dalla prova di consegna rilasciata dal sistema di interscambio.