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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.22.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione e per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimettere le parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla medesima udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al collegio. Disporre, altresì, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro, possa ordinare, d'ufficio, l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio;.