Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, abbiano la forma del ricorso;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b), c) e d).