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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.101.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

   c-ter) prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile;

   c-quater) prevedere che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

   c-quinquies) prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'articolo 307, comma terzo, del codice di procedura civile;

   c-sexies) prevedere che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei numeri 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

   c-septies) prevedere che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;.