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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.94. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.94.

  Al comma 23, lettera dd), dopo le parole: del curatore speciale del minore; aggiungere le seguenti: la nomina, anche d'ufficio del difensore del minore, individuata in un avvocato iscritto nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in possesso di una formazione specifica nel diritto minorile; prevedere che nello svolgimento del proprio incarico, il difensore d'ufficio valuti il migliore interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali vigenti in materia, agisce in completa autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento; prevedere che il difensore d'ufficio del minore non possa assumere la difesa di un minore qualora sia o sia stato, anche in procedimenti aventi un oggetto diverso, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare del minore interessato;