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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.92. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.92.

  Al comma 38, primo periodo, sostituire le parole: e 19 con le seguenti: , 19 e da 23 a 34.

  Conseguentemente, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

  40-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 34, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.