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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.65. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.65.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 100.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».