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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.63.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

   1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
   2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
   3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.».