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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.54.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 193 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».