Al comma 12, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assistite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile; disporre che non costituiscono titolo esecutivo gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge;.