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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.34. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.34.

  Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 100.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori; prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.