Al comma 5, lettera l), dopo il numero 2.3), aggiungere il seguente:
2.4) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che la ha emessa; prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro il termine di dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e che, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna al pagamento delle spese legali; disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.