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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.201. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.201.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di proroga dei termini in materia di giustizia, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere la proroga al 31 dicembre 2024 delle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi, nonché prevedere che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provveda con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dal comma 432 della legge di bilancio per l'anno 2020.