stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.113. in Assemblea riferita al C. 3289

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2021  [ apri ]
1.113.

  Al comma 5, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni;