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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.11.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
8.11. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a chi omologa in Italia» fino a: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono adottate le necessarie disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1.»

8.11.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia»;

   b) alla lettera b-bis), le parole da: «a chi omologa in Italia» fino a: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219».

  1-bis. All'articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli» sono soppresse.