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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.02. in Assemblea riferita al C. 3278-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2021  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

  1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale, tramviario e metropolitano di cui al comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per l'anno 2023, 400 milioni per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate per la realizzazione di treni a celle a combustibile a idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde.
  2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, a condizione della realizzazione di sistemi di trasporto alimentati a energia ad idrogeno pulito, attraverso tecnologie a propulsione a celle a combustibile.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 400 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.