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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.013.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
8.013.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità)

  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le persone con disabilità abilitate alla guida devono presentare unicamente una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il decreto 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

ident. 8.03.8.04.8.05.