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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributo fiscale per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici adibiti alla raccolta dei rifiuti)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del prezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicolo elettrico con contestuale rottamazione di un veicolo non elettrico della medesima categoria omologato ovvero pari al 15 per cento del prezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicolo elettrico in assenza di rottamazione, alle imprese, alle società e alle aziende, ivi incluse le municipalizzate, attive sul territorio italiano che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, che acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico nuovo di fabbrica, immatricolato in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e omologato ai sensi del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rientra nelle seguenti categorie:

   a) Compattatori laterali;

   b) Compattatori posteriori a due assi;

   c) Compattatori posteriori a tre assi;

   d) Compattatori posteriori a quattro assi;

   e) Mini compattatori;

   f) Autocarro;

   g) Autocabinato leggero per Vasche;

   h) Autocabinato adibito a autospazzatrice;

   i) Autocabinato adibito a lava cassonetti;

   l) Autocabinato adibito ad autobotte.

  2. Il veicolo consegnato per la rottamazione di cui al comma 1 deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo elettrico.
  3. Nell'atto di acquisto di cui al comma 1 deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al medesimo comma 1.
  4. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli di cui al primo periodo non possono essere rimessi in circolazione.
  6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.