Al comma 2, lettera b), capoverso comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'indennizzo, nell'ambito di un pacchetto di viaggio o di un contratto di servizi, spetta alle agenzie di viaggio o agli altri eventuali soggetti intermediari qualora il credito del titolare del titolo sia già stato da questi soddisfatto e pertanto l'avente diritto all'indennizzo risulti essere l'intermediario.