stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.7.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
6.7.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) al comma 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con riferimento alla sicurezza delle ferrovie, in fase di prima attuazione, anche al fine di dare con estrema urgenza piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal ruolo professionale, tra cui l'abilitazione alla professione di ingegnere da almeno 10 anni, è autorizzata, previa selezione per titoli e colloquio, al passaggio nei ruoli alla prima qualifica professionale livello economico quarto, per un massimo di 10 unità, delle figure professionali già di ruolo nella soppressa Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie con una esperienza professionale nella predetta Agenzia di almeno 5 anni e esperienza professionale nell'amministrazione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da almeno 10 anni.».

ident. 6.1.