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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.6.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
6.6.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno per titoli, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia.
   9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 9-bis, pari a 240.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
   9-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro il limite di 937.985 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.;

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

ident. 6.8.6.5.