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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 3278-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2021  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno)

  1. Al fine di sostenere il settore dei sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e stimolare la creazione delle infrastrutture sul territorio nazionale per la mobilità sostenibile ad idrogeno, in coerenza con le decisioni adottate in ambito europeo per il processo di decarbonizzazione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, denominato «Fondo per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno».
  2. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile, sentito il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al precedente comma, in favore delle imprese industriali che operano nel settore dei trasporti e delle tecnologie green dell'idrogeno, delle pile a combustibile e della mobilità elettrica compresa l'intera filiera industriale e commerciale per la all'attuazione dei programmi europei, tra i quali Horizon Europe e Digital Europe.
  3. I criteri e le modalità di cui al precedente comma devono in ogni caso considerare:

   a) l'incentivazione della produzione di idrogeno prodotto esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero totalmente pulito e privo di emissioni climalteranti, per essere adeguatamente utilizzato nei trasporti, anche pesanti, come carburante alternativo per alimentare, senza combustione, i motori elettrici, generando un sistema di trasporti a zero emissioni e nei processi industriali che richiedono alte temperature;

   b) lo sviluppo sia delle infrastrutture per l'idrogeno, che consentano la mobilità dei veicoli che utilizzano celle a combustibile, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che le tecnologie relative ai differenti settori di competenza dell'idrogeno, nonché l'adeguamento della normativa nazionale dell'idrogeno e delle relative regolamentazioni in conformità agli standard europei e internazionali;

   c) la promozione degli hub per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica.

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni