Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni eccezionali in materia ritardi o inadempimenti contrattuali)
1. Gli eventi imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra cui l'eccezionale carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.