Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Delle risorse del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, ivi inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.