Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Delle risorse del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, ivi inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle disponibilità di bilancio dell'INAIL. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.