Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in corso, di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, i finanziamenti assegnati alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003 per i quali è scaduto il termine di utilizzo e tuttora disponibili presso Cassa depositi e prestiti, devono intendersi utilizzabili per le medesime finalità dalla regione fino alla completa definizione degli interventi.