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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.67.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.67.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il contratto nazionale di lavoro porti. Le risorse economiche di cui al presente comma potranno esser trasferite annualmente ad apposito fondo nazionale qualora venga costituito. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro porti, indicherà i criteri generali per l'attuazione delle suddette misure.

ident. 4.33.4.30.4.18.4.48.