Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Al fine di garantire la sicurezza dei piloti e delle navi, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività svolta dai piloti, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso svolto conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni.».