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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.64.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.64.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il primo comma è inserito il seguente:

  «Al fine di garantire la sicurezza dei piloti e delle navi, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività svolta dai piloti, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso svolto conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni.».