Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e della regione Sicilia, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e al suo allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) del Mare Centro-Meridionale di Sardegna»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q-bis) è aggiunta la seguente:
«q-ter) del Mare di Sardegna Settentrionale»;
c) all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale» sono aggiunte le seguenti: «o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale.»;
d) all'allegato A, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO- MERIDIONALE DI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Arbatax»;
e) all'allegato A, dopo il numero 15-bis) è aggiunto il seguente:
«15-ter) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE SETTENTRIONALE DI SARDEGNA – Porti di Olbia – Porto Torres – Golfo Aranci – Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)»;
f) all'allegato A, al punto 8), dopo le parole: «Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela».