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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.38.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.38. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile per una sola volta.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le previsioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  4-ter. Al fine di potenziare il servizio esercito dalla Gestione Governativa Laghi Maggiore, di Garda e di Como, necessario per garantire la mobilità per i pendolari e gli studenti a seguito dell'interruzione per lavori urgenti della S.S. 340 «Regina», cosiddetta variante della «Tramezzina», è riconosciuto un contributo in favore della predetta gestione governativa di euro 2.500.000 per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 23, decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4.38.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile per una sola volta.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le previsioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».