Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le Autorità di sistema portuale, utilizzando una quota delle proprie entrate per tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate e per diritti su movimentazione dei passeggeri, destinano a decorrere dal 2022 risorse per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato nonché misure di politiche attive per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il CCNL Lav. Porti. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il CCNL Lav. Porti, indica i criteri generali per l'attuazione delle suddette misure.