Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Articolo 4-bis.
(modifiche in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)
1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «le autovetture a uso terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992» sono inserite le seguenti: «nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti)
1. All'articolo 7 , comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la parola: «esclusivamente» è soppressa.
2. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992» sono inserite le seguenti: «nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».