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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.013.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.013.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo)

  1. In attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 3 finalizzato al riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento ivi richiamato.
  2. Sono ammesse agli incentivi di cui al presente articolo le attività di demolizione, completa o parziale, di una nave in un impianto di demolizione sito nel territorio italiano e inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 del citato Regolamento 1257/2013, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.
  3. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'incentivo al riciclaggio riguarda:

   a) tutte le tipologie di nave iscritte nei registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'articolo 146 del Codice della navigazione o in altri registri di Paesi appartenenti all'Unione europea/SEE ad esclusione delle navi da pesca e delle unità da diporto anche se adibite ad attività commerciale;

   b) le unità aventi una stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 500 tonnellate e età superiore ai 25 anni;

  4. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 3 per un ammontare pari a 200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 3 milioni di euro.
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.