Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono inserite le seguenti: «nonché delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare uniformità di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.»;
c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».