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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 3278-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2021  [ apri ]
3.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System», di seguito ERTMS e il «Piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno», elaborato dall'Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, per garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, nonché la riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti e la produzione dell'idrogeno e l'aumento della rete di alimentazione per favorire lo sviluppo della mobilità alternativa, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le stazioni di rifornimento ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale e la conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno del parco locomotori per il settore ferroviario.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le risorse di cui al comma 1, sono destinate al finanziamento degli interventi della mobilità ad idrogeno, per la realizzazione di infrastrutture le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

   al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: L'erogazione del contributo di cui al presente articolo, s'intende riservata per il 50 per cento delle risorse complessive previste dal fondo di cui al comma 1, per le imprese che operano nel settore dell'idrogeno e celle a combustibile, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2-bis. Il suddetto decreto definisce i criteri e le modalità di riparto ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis.;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

   alla rubrica, dopo le parole: impianti fissi, aggiungere le seguenti: , nonché per lo sviluppo della mobilità sostenibile ad idrogeno.