Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale, il Ministero della salute, in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto pubblico locale.