Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 registrati nell'anno 2020, l'Autorità di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dal contributo per il funzionamento dovuto ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020.
9-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente comma:
«6-ter.1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro elettronico nazionale, non sono tenute a concorrere agli oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo.».