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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.06.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di servizi interregionali su gomma)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) Servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato;»;

   b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   - al comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) proporre un servizio di linea che rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto.»;

   - al medesimo comma 2, la lettera m) è soppressa;

   - al comma 3 le parole: «e m),» sono soppresse;

   c) all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   - alla lettera b), sopprimere il secondo periodo;

   - la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione scaricabile dall'impresa dal portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui l'impresa attesta le prescrizioni contenute nel titolo originale rilasciato dall'autorità competente, e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente.»;

   d) all'articolo 5, il comma 4 è soppresso;

   e) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

   - al comma 1, lettera c), le parole: «, alle relazioni di traffico autorizzate» sono soppresse;

   - al comma 8, lettera f), le parole: «e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4» sono soppresse.

  2. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri indipendentemente dal numero di regioni collegate almeno pari a due, fermo restando che tali servizi di linea consentono ai passeggeri di concludere il proprio itinerario all'interno della medesima regione in cui detto itinerario è iniziato. In tali domande:

   a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonché i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;

   b) è indicata la denominazione della linea o delle linee oggetto di autorizzazione e relativo codice identificativo, come risultante dal Portale online relativo alla gestione informatizzata dei servizi di linea (Portale GISDIL);

   c) è oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dall'impresa richiedente ovvero, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite:

    1) il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

    2) il programma di esercizio, gli orari, i tempi di percorrenza, le fermate e itinerari:

    3) le risorse disponibili e impiegate in termine di autisti e mezzi inerenti il servizio di linea offerto in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto;

  2. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.
  3. Il competente ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dai commi 2 e 3. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è effettuato dall'Ufficio di motorizzazione civile competente per territorio, mediante verifica del rispetto dei profili di sicurezza, ai sensi della vigente normativa, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.
  4. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di riscontro nel predetto termine di trenta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di riscontro nel predetto termine di quindici giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
  5. Il competente ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui al comma 4, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:

   a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio di motorizzazione civile competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;

   b) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

   c) alla verifica inerente la mera regolarità formale di ogni altro elemento oggetto di dichiarazione ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

   d) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

  6. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente.
  7. I competenti uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 6, lettera a).
  8. L'impresa titolare dell'autorizzazione può sempre modificare:

   a) con il solo obbligo di rendere nota al pubblico la modifica anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet aziendale gli orari e il programma di esercizio del servizio di linea autorizzato purché le suddette modifiche non compromettano la validità dei nulla osta rilasciati dai competenti uffici di cui al comma 6, lettere a) e b);

   b) tempi di percorrenza, fermate e itinerari frequenze con obbligo di aggiornamento del Portale GISDIL ai fini delle verifiche da parte dell'ufficio competente. Tale obbligo di aggiornamento ricomprende altresì le modifiche di cui alla precedente lettera a) ove siano tali da incidere sulla validità dei nulla osta rilasciati dai competenti uffici di cui al comma 5, lettere a) e b).

  9. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
  10. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, si applicano le procedure e le modalità di cui al comma 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui ai commi 6 e 7.
  11. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea di cui al comma 8, lettera b), si concludono entro il termine massimo di trenta giorni; in assenza di riscontro da parte di tale ufficio nel predetto termine, il servizio ovvero le modifiche così comunicate si intendono autorizzati per silenzio assenso, fatta salva la facoltà di esercitare il potere di autotutela sulla base dei presupposti ed entro i termini di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
  12. Il competente ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui al comma 15, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio Le modifiche concernenti l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito al comma 15.
  13. I competenti uffici della Direzione generale e della motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
  14. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno preventiva comunicazione all'utenza.
  15. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:

   a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;

   b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;

   c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;

   d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

   e) alla tabella degli orari e del percorso;

   f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;

   g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;

   h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.

  16. Con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aggiorna il decreto 1° dicembre 2006, n. 316, per adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.