Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 5 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Ancona-Bari.