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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.33.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/10/2021  [ apri ]
2.33.
approvato

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludersi entro la data del 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di seguito CIPE, del 1° agosto 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione ad un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da detta società in forza della citata delibera CIPE risultino inferiori a quella corrisposte ai sensi del secondo periodo, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero s.p.a. mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
   1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, all'articolo 13–bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento dalla prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascun anno.»;

   b) al comma 4, le parole «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021».

I Relatori