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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.31.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
2.31.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 516 è sostituito dal seguente:

   «516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022, è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'implementazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della cultura, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.»;

   b) dopo il comma 516, sono inseriti i seguenti:

   «516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA), previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di formazione ed aggiornamento del Piano nazionale e della sua attuazione per successivi stralci come previsto nel comma 516, tenuto conto dei Piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare:

   -ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le autorità di bacino distrettuali, gli enti di governo dell'Ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo ed i relativi criteri di priorità tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria condotta da ARERA per gli interventi proposti da soggetti da quest'ultima regolati;

   -i criteri di assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;

   -le modalità di implementazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.

   516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 e 1° agosto 2019 confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516 e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (ARERA), per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità di cui all'ultimo periodo del citato comma 516. Gli interventi così programmati confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516.»;

   c) i commi 517 e 518 sono soppressi;

   d) al comma 519, le parole: «di cui alle sezioni “acquedotti” e “invasi” del Piano Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano nazionale»;

   e) il comma 520 è sostituito dal seguente:

   «520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi».

   f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi" o "Piano acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale settore idrico»;

   g) il comma 525 è sostituito dal seguente:

   «525. Fermo quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal Titolo II del medesimo decreto, nonché dal comma 520, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

  4-ter. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione “invasi”» sono soppresse.

I Relatori