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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.16.  nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 3278

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
2.16.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di evitare incrementi tariffari concernenti la concessione autostradale A-24-A25, non sostenibili per l'utenza, preservando, nel contempo, l'attuazione dei programmi di manutenzione dell'infrastruttura nonché le condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, mediante la rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si procede anche alla rimodulazione del corrispettivo dovuto al concedente in base alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, nei seguenti termini:

   a) il concessionario provvede al versamento di ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della citata convenzione, relative agli anni 2019 e 2020, nonché fino al termine della concessione, entro le scadenze contrattualmente previste, nella misura di euro 20.000.000, comprensiva degli interessi di dilazione; il versamento delle rate relative agli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31 dicembre 2021;

   b) il restante importo di euro 35.860.000 relativo a ciascuna delle rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata convenzione, dovute per gli anni 2019, 2020 e fino al termine della concessione, è utilizzato dal concessionario per neutralizzare gli incrementi tariffari previsti per l'anno 2019 e fino al termine della concessione, nonché per ridurre, fino all'azzeramento, l'entità del pedaggio applicato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al termine della concessione, nella tratta ricompresa nella fascia urbana del comune di Roma e del comune de L'Aquila.

   c) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a. ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione recante l'indicazione delle somme impiegate per le finalità di cui alla lettera b).

  2-ter. Gli importi di cui al comma 2-bis, lettera b), maggiorati degli interessi legali, concorrono a determinare, unitamente alle somme di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e a quelle di cui all'articolo 9-tricies semel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il prezzo posto a base della procedura di gara, da espletare alla scadenza della vigente concessione per l'affidamento delle autostrade A24 e A25, e sono corrisposte dal concessionario subentrante direttamente ad ANAS S.p.a., in deroga alle previsioni di cui alla convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009 e ai citati articoli 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 e 9-tricies semel del decreto-legge n. 123 del 2019.
  2-quater. Qualora all'esito della procedura di gara di cui al comma 2-ter non sia stato individuato un nuovo concessionario ovvero non siano state presentate offerte di importo almeno pari alle somme indicate nel medesimo comma 2-ter, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assume la gestione delle autostrade A24 e A25, incassando tutte le entrate relative al loro utilizzo, fino al completo recupero di dette somme e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni.