Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'Alta Velocità)
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, procede alla valutazione, sulla base di analisi di fattibilità tecnico-economica, dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocità e per l'alta capacità di prossima realizzazione. I nuovi caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda di traffico, saranno assentiti in concessione alle società e regolati mediante un Addendum agli atti convenzionali vigenti.